Lo statuto dell'associazione
Amici del Barbera d'Asti

Articolo 10
Consiglio d'Amministrazione

L'Associazione è diretta dal Consiglio d' Amministrazione al quale è demandata l'attuazione degli scopi e funzioni in conformità a quanto è previsto dall'art. 2 del presente Statuto.
Il Consiglio d'Amministrazione è composto dai soci ordinari di cui all'art. 3 punto 1 del presente statuto e da un numero di componenti variabile da 7 a 15.
Il Consiglio d' Amministrazione dovrà essere così composto: almeno la metà fra i soci ordinari fondatori, la rimanente parte fra i soci ordinari.
Ai componenti il Collegio Sindacale possono essere riconosciute le spese I consiglieri durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio d'Amministrazione provvede a sostituirli per cooptazione con durata in carica fino alla prossima assemblea.
Il Consiglio si riunisce almeno due (2) volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno.
Le relative delibere saranno prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio d'Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci ordinari di cui all'art. 3 punto 1, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente Statuto.
Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Associazione con i più ampi poteri di gestione ordinaria nell'ambito del Bilancio di previsione.
Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e su proposta di quest'ultimo elegge un vice-Presidente.


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