Statuto
Indice degli Articoli
  1. Principi
  2. Finalità
  3. Sede
  4. Componenti
  5. Iscrizione
  6. Organi
  7. Assemblea dei Soci
  8. Consiglio Direttivo
  1. Presidente
  2. Vice Presidente
  3. Tesoriere
  4. Segretario
  5. Fondo Sociale
  6. Modifiche allo Statuto
  7. Norme transitorie
  8. Scioglimento

Questo Statuto è stato registrato presso l'ufficio del Registro di Asti il 12 dicembre 1994 al numero 2882


Art.1 - Principi

Gli aderenti a questo statuto costituiscono l'Associazione O.A.S.I. (Organizzazione Astigiana per lo Sviluppo Informatico). L'Associazione ha carattere apolitico, apartitico ed aconfessionale ed opera senza fini di lucro; persegue finalità proprie e di utilità collettiva nel campo informatico, telematico e del networking in modo disinteressato. L'O.A.S.I. riunisce persone libere che si riconoscono negli obiettivi e nei fini che l'Associazione si propone.

Art.2 - Finalità

Gli obiettivi e i fini principali dell'Associazione sono i seguenti:
  1. riunire coloro che sono interessati al campo informatico, telematico e del networking al fine di favorire lo scambio e la conoscenza delle ricerche e delle esperienze personali;
  2. promuovere ed organizzare nuove iniziative di ricerca e sperimentazione in campo informatico, telematico e del networking atte a sviluppare, ampliare ed aggiornare la formazione e la cultura in materia degli associati;
  3. promuovere ed organizzare iniziative didattiche, divulgative o ludiche per l'avvicinamento dei giovani all'informatica e all'Associazione stessa;
  4. collaborare con enti pubblici e privati alla ideazione, promozione, organizzazione, realizzazione e gestione di iniziative di divulgazione, di formazione, di insegnamento, di ricerca e di sperimentazione in campo informatico, telematico e del networking attraverso seminari, conferenze, tavole rotonde, mostre, convegni, corsi di formazione, attività editoriali convenzionali (pubblicazioni divulgative) ed elettroniche (banche dati, BBS, ecc.);
  5. avvicinare ed introdurre all'uso corretto e costruttivo dei sistemi informatici, telematici e del networking di non iscritti, in particolar modo per scopi umanitari, sociali e di pubblica utilità;
  6. stimolare e sensibilizzare gli enti pubblici e privati a diffondere ed utilizzare in modo efficiente le tecnologie informatiche, telematiche e del networking.


Art.3 - Sede

La sede sociale è fissata dal Consiglio Direttivo secondo le necessità gestionali dell'Associazione stessa.

Art.4 - Componenti

L'Associazione si compone di persone fisiche (membri) che possono essere:
  • soci fondatori: coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione. I soci fondatori hanno diritto di voto.
  • soci effettivi: coloro la cui domanda di iscrizione sia stata accolta secondo le norme fissate dall'articolo 5. I soci effettivi hanno diritto di voto.
  • soci onorari: coloro ai quali, per motivati meriti nei confronti dell'Associazione o delle sue finalità, viene conferito dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, il titolo di Socio Onorario, esente dal pagamento della quota annua. I soci onorari non hanno diritto di voto.


Art.5 - Iscrizione

Possono presentare domanda di iscrizione all'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione alcuna di nazionalità, credo, ceto o grado di istruzione. Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, può accettare o rifiutare tale domanda di iscrizione. La domanda di iscrizione è presentata al Segretario dell'Associazione. L'iscrizione è effettiva al momento del pagamento della quota associativa e ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di iscrizione. Il modello di domanda di iscrizione è approvato dal Consiglio Direttivo.

Art.6 - Organi

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente. L'Assemblea elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo da lui proposto. Il Presidente attribuisce le cariche sociali all'interno del Consiglio Direttivo.

Art.7 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta dai soci fondatori, dai soci effettivi e dai soci onorari. I soci, per poter partecipare ai lavori dell'Assemblea, devono essere in regola con le quote sociali. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno: l'ordine del giorno è comunicato dal Presidente tramite formale convocazione dei soci almeno un mese prima della seduta. è ammesso il voto per delega: ogni socio potrà avere un massimo di deleghe pari al 20% degli aventi diritto di voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.
L'Assemblea Straordinaria si riunisce su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 dei soci con diritto di voto. Il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria con le modalità sopra esposte.
L'Assemblea elegge e revoca il Presidente ed il Consiglio Direttivo da lui proposto, discute i problemi di maggiore interesse, formula proposte, approva i bilanci consuntivi e preventivi e nomina i soci onorari.
Delle risultanze e delle decisioni dell'Assemblea è redatto verbale in forma sintetica. Tale verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere è trasmesso (anche per via informatica) ai soci per conoscenza, entro un mese dalla data dell'avvenuta Assemblea, ed è approvato nella seduta successiva.

Art.8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea unitamente al Presidente che ne sceglie e propone la composizione. Esso è composto da non meno di quattro e da non più di otto Consiglieri eletti tra i soci aventi diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, è rinnovabile alla scadenza senza limiti di mandati e può essere revocato dall'Assemblea.
Il Presidente nomina all'interno del Consiglio Direttivo un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di attribuire incarichi specifici (quale Coordinatore delle attività ... presso ...) sia ai membri del Consiglio Direttivo sia ai soci, in tal caso questi potranno presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente. La convocazione può essere altresì richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di parità vale il voto espresso dal Presidente, ed in sua vece dal Vice-Presidente, o, in loro assenza, dal consigliere più anziano.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale in forma sintetica. Tale verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere è trasmesso (anche per via informatica) ai consiglieri per conoscenza entro un mese dalla data di avvenuta riunione ed è approvato nella seduta successiva.
Ogni membro del Consiglio Direttivo che, senza addurre giustificazione, non avrà partecipato a tre riunioni consecutive, potrà essere considerato dimissionario. I membri del Consiglio Direttivo svolgono le loro attività a titolo onorifico. Potranno essere rimborsate le spese connesse con l'attività sociale previa autorizzazione preventiva del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo persegue ed attua i fini ed i programmi stabiliti dall'Assemblea e presenta annualmente una relazione sulle attività nonché i bilanci consuntivi e preventivi e gli eventuali programmi futuri.
Il Consiglio Direttivo fissa annualmente le quote associative in relazione alle attività programmate.

Art.9 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci congiuntamente al Consiglio Direttivo di sua fiducia; egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Seguendo le indicazioni del Consiglio e dell'Assemblea, attua le iniziative che ritiene più opportune per perseguire gli obiettivi sociali.
Il Presidente può attribuire incarichi speciali e/o delegare funzioni sue proprie a consiglieri o soci.
A garanzia delle finalità e delle intenzioni dei soci fondatori per i primi tre mandati il Presidente dell'Associazione dovrà essere scelto esclusivamente tra gli stessi soci fondatori.

Art.10 - Vice Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce, in caso di indisponibilità temporanea, il Presidente con poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Art.11 - Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità contabile dell'Associazione. Sentito il parere del Consiglio Direttivo, formula il bilancio preventivo e stila il bilancio consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il Tesoriere deve garantire che i mezzi economici dell'Associazione vengano usati esclusivamente per le attività consentite dallo statuto. Può nominare altri firmatari sui conti intestati all'Associazione. Per le spese di ordinaria amministrazione agisce autonomamente; per le spese urgenti agisce previa autorizzazione del Presidente; tutte le altre spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art.12 - Segretario

Il Segretario ha la cura amministrativa dell'Associazione e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni. Il Segretario Generale riceve le adesioni all'Associazione e redige i verbali delle decisioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art.13 - Fondo Sociale

Il fondo sociale è costituito dalle quote associative versate annualmente dagli associati e da ogni altro libero contributo.

Art.14 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto potranno essere attuate in seno all'Assemblea. Le proposte di cambiamento dovranno essere sottoposte al Consiglio Direttivo almeno tre settimane prima della convocazione dell'Assemblea destinata a discuterle. La votazione sui cambiamenti verrà effettuata durante l'Assemblea. Per approvare i cambiamenti, è necessaria la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Art.15 - Norme Transitorie

Il Consiglio Direttivo, eletto al momento della fondazione, è considerato provvisorio. Tale Consiglio Direttivo si impegna a convocare la prima Assemblea ordinaria dei soci entro sei mesi dalla data di fondazione.
Fino a quando il Consiglio Direttivo non decide diversamente la sede dell'Associazione coincide con il domicilio del Presidente.

Art.16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che determina le modalità di devoluzione dell'eventuale patrimonio a Enti di beneficenza.
Lo scioglimento dell'Associazione può altresì avvenire qualora non si svolga l'Assemblea dei soci per tre anni consecutivi; in tal caso sarà compito dell'ultimo Presidente eletto e del suo Consiglio Direttivo provvedere alla devoluzione dell'eventuale patrimonio a Enti di beneficenza.


Associazione O.A.S.I. (Organizzazione Astigiana per lo Sviluppo Informatico)
Copyright © Andrea Rodolico, 1995